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Art. 36 ter – Come comportarsi

Il controllo formale art.36 ter del Dpr n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:

  • la documentazione conservata dal contribuente
  • i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti

rideterminare i crediti d’imposta

calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Qualorai il contribuente effettui il versamento delle somme richieste nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’awiso- oppure secondo il piano di dilazione che egli stesso aveva richiesto e ottenuto-il contribuente ha diritto all’applicazione della sanzione in misura ridotta, dal30% al20%.


IMPUGNARE L’ATTO RICORSO IN AUTOTUTELAPAGARERATEIZZARE

Stando all’ultima giurisprudenza della Corte di cassazione (che è contenuta nella sentenza n. 7344, dell’11 maggio 2012), è senz’altro possibile l’impugnabilità diretta dinanzi alle Commissioni tributarie degli avvisi bonari emessi dall’agenzia delle Entrate.
Qualora disponesse di elementi che non erano stati tenuti in considerazione dal fisco in sede di controllo, il contribuente può richiedere la rettifica dell’awiso i n autotutela. La presentazione dell’istanza di rettifica, tuttavia, non vincola l’agenzia delle Entrate a fornire una risposta
Qualora il contribuente aderisca alle richieste del fisco, può procedere, entro 30 giorni da quando gli vengono notificate, al pagamento delle somme richieste. In questo modo, potrà ottenere lo sconto delle sanzioni dal30% al20% 

Sempre entro i 30 giorni dal momento in cui è awenuta la notifica, il contribuente può richiedere la dilazione delle somme                                         fino a 6 rate etrimestrali per importi fino a 5mila euro e 20 rate trimestrali per importi superori a 5mila euro. Anche con la dilazione è accordata la riduzione delle sanzioni, ma vengono calcolati gli interessi al valore legale. 

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